La scadenza per trasferire i titoli Pac (tutte le fattispecie di movimentazione ammesse sono indicate nella circolare Agea n. ACIU 2016.70 del 10 febbraio 2016), è fissata al 15 giugno 2017, così come la presentazione della Domanda Unica 2017.

Il cedente titoli può anche non essere agricoltore attivo, mente il cessionario che li riceve deve essere agricoltore attivo, con requisito posseduto alla data di presentazione della domanda di trasferimento dei titoli.

Questo vincolo non esiste in caso di successione effettiva o anticipata: un erede può ricevere titoli per successione anche se non è agricoltore attivo.

Per il trasferimento titoli Pac non devono esserci dei debiti in capo al cedente, altrimenti la domanda viene annullata. In presenza di un debito, il trasferimento può essere rilasciato limitatamente ai titoli il cui valore eccede l’importo del debito.

La vendita dei titoli richiede due documenti:

  • Il contratto di trasferimento registrato con indicazione del numero identificativo dei titoli trasferiti con data al 15 maggio 2017.
  • Il modulo di comunicazione del trasferimento.

La domanda di trasferimento dei titoli deve essere presentata dall’agricoltore cessionario, cioè il ricevente, all’organismo pagatore tramite Caa. Elemento indispensabile per presentare la domanda di trasferimento titoli è l’assenso del cedente i titoli, con l’indicazione obbligatoria della data di acquisizione.

Attenzione: il trasferimento dei titoli senza terra non comporta nessuna riduzione; al contrario, l’affitto dei titoli senza terra porta a una riduzione definitiva del 30% che viene riversato nella riserva nazionale.