Dal 1° Settembre 2018, l’Inps ha uniformato gli orari delle visite fiscali di controllo sia per i dipendenti pubblici che privati.
VISITE FISCALI INPS 2019: COME AVVIENE IL CONTROLLO?
Il datore di lavoro privato o l’Amministrazione Pubblica, con l’approvazione del testo unico del Pubblico Impiego, può richiedere all’Inps, attraverso il servizio online “Richiesta Visite Mediche di Controllo – Polo unico VMC”, di verificare la malattia del lavoratore dipendente sia pubblico che privato, in caso di assenza dal lavoro per malattia.
In entrambi i casi, ma principalmente per i lavoratori pubblici, resta comunque il controllo di ufficio, senza alcuna richiesta da parte del datore di lavoro o dell’Amministrazione Pubblica.
Anche quest’anno, come già successo nel 2018, sarà l’Inps a controllare la malattia di tutti i lavoratori, anche più volte in un solo giorno.
Gli orari delle visite fiscali da parte dei medici dell’Inps restano i medesimi (ai sensi del decreto firmato dal ministro Marianna Madia e dal ministro Giuliano Poletti ed in vigore dal 13 gennaio 2018).
QUALI SONO GLI ORARI?
Gli orari di reperibilità di tutti i dipendenti privati sono dal Lunedì alla Domenica, 7 giorni su 7 (festivi e non festivi).
Gli orari sono i seguenti:
- dalle ore 10:00 alle ore 12:00
- dalle ore 17:00 alle ore 19:00
Invece gli orari di reperibilità dei dipendenti pubblici da parte dell’Inps sono: 7 giorni su 7, compresi i giorni non lavorativi, i festivi, i prefestivi ed i weekend.
Gli orari sono i seguenti:
- dalle ore 9:00 alle ore 13:00
- dalle ore 15:00 alle ore 18:00
ASSENZA PER MALATTIA 2019
In caso di malattia e di conseguente assenza dal posto di lavoro, per prima cosa bisogna contattare o recarsi personalmente dal medico curante ed informare il datore di lavoro.
Il medico di famiglia, dopo aver accertato lo stato di salute, invierà telematicamente il certificato medico all’Inps. In seguito, si dovrà comunicare immediatamente al datore di lavoro il numero riportato sul certificato medico telematico.
Una volta tornati a casa, bisogna rispettare le fasce di reperibilità indicate prima, salvo nei casi di controlli e visite specialistiche, fino al termine della malattia.
L’Inps potrebbe controllare lo stato di salute del lavoratore direttamente al proprio domicilio, anche più volte in uno stesso giorno.
Se si è un dipendente pubblico e si necessita di assentarsi dal proprio domicilio per visite specialistiche, ai sensi del Decreto Legislativo 75/2017, bisogna avvertire la propria amministrazione, la quale in seguito provvederà ad avvisare l’Inps tramite il servizio online “Richiesta Visite Mediche di Controllo (Polo unico VMC)”.
VISITE FISCALI INPS 2019: ASSENZA DEL DIPENDENTE
Se si è assenti durante una visita fiscale del medico dell’Inps, il tuo datore di lavoro o l’Amministrazione Pubblica, può applicare diverse sanzioni disciplinari (come previste dal CCNL di ogni contratto individuale).
Di seguito riportiamo quelle che sono le sanzioni disciplinari 2019 in caso di assenza per malattia:
- mancato pagamento della retribuzione al 100%, per i primi 10 giorni di malattia;
- per i successivi giorni di malattia, si potrebbe subire una riduzione della retribuzione al 50%;
- il datore di lavoro o la Pubblica Amministrazione, nei casi più gravi, può applicare il licenziamento disciplinare senza preavviso.
Inoltre, il dipendente sarà considerato assente anche nei casi di seguito riportati:
- il lavoratore che per negligenza o per altri motivi rende impossibile o inattuabile la visita medica di controllo;
- se il dipendente non si presenta alla visita di controllo ambulatoriale;
- Non aver sentito il campanello durante il riposo, o per altri motivi, per malfunzionamento dello stesso;
- mancanza del nominativo del dipendente sul citofono;
- mancata o incompleta comunicazione della variazione di domicilio o del luogo di reperibilità;
- espletamento di incombenze effettuabili in orari diversi.
Dopo l’assenza dalla visita di controllo il dipendente malato ha 15 giorni di tempo per giustificare l’assenza all’Inps.
Riferimento normativo: Decreto 17 Ottobre 2017, n. 206.