La disoccupazione è una prestazione a sostegno del reddito che l’Inps eroga direttamente agli operai agricoli e può essere presentata entro e non oltre il 31 Marzo 2019.

 A CHI SPETTA:

L’indennità di disoccupazione spetta:

  • ai piccoli coloni ;
  • ai compartecipanti familiari;
  • agli operai agricoli a tempo indeterminato (braccianti agricoli );
  • ai piccoli coltivatori diretti che hanno versato volontariamente fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi agricoli;
  • ai lavoratori agricoli che si dimettono per giusta causa;
  • ai lavoratori soci di cooperative agricole che non esercitano altre attività agricole presso altra cooperativa;
  • operai agricoli a tempo indeterminato che lavorano solo per un certo periodo dell’anno.

Non hanno diritto alla disoccupazione agricola:

  • i lavoratori extracomunitari in possesso del permesso di soggiorno;
  • i lavoratori iscritti alla gestione autonoma INPS o presso la gestione separata;
  • i lavoratori che non presentano la domanda entro il 31 marzo 2019;
  • i lavoratori agricoli che si dimettono volontariamente ad eccezione delle madri lavoratrici che si dimettono per il periodo di gravidanza o dimissioni per giusta causa;
  • ai lavoratori pensionati dal primo gennaio dell’anno di competenza della disoccupazione agricola.

COME FUNZIONA LA DISOCCUPAZIONE AGRICOLA.

L’operaio agricolo per presentare la domanda deve avere determinati requisiti quali:

  • essere iscritto negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ;
  • avere almeno 102 giornate lavorate nel biennio precedente (anno 2017-2018);
  • avere almeno 2 anni di anzianità assicurativa precedente la domanda, anche in altri settori purché l’attività agricola sia prevalente.

DISOCCUPAZIONE: domande entro il 31 Marzo 2019

Le domande per la disoccupazione agricola 2019, vanno inviate all’INPS dal 10 gennaio 2019 ed entro e non oltre il 31 marzo 2019. La domanda è inviata per via telematica attraverso:

  • l’identità digitale SPID;
  • gli uffici di patronato zonali;
  • il PIN dispositivo online o CSN;
  • tramite il call center dell’INPS al numero verde 800 164 da telefono fisso (costo gratuito) e numero verde Inps 06 164 164 (a pagamento) da telefono cellulare.

Inoltre con la domanda di disoccupazione agricola 2019, si possono richiedere gli assegni, legati al reddito familiare:

  • 2016, per il periodo dal 1°gennaio 2018 al 30 giugno 2018;
  • 2017, per il periodo dal 1°luglio 2018 al 31 dicembre 2018.

Il pagamento della disoccupazione avverrà tra il mese di Giugno e Luglio 2019 ,se l’istruttoria della domanda è andata a buon fine.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Alla domanda devono allegarsi:

  • documento d’identità in corso di validità del richiedente;
  • permesso di soggiorno non scaduto, se il lavoratore agricolo è straniero;
  • copia del passaporto, se lavoratore extracomunitario, richiesta rinnovo permesso di soggiorno nel caso in cui sia scaduto;
  • eventualmente buste paga del 2018;
  • nuovo modello Sr25 debitamente compilato;
  • autocertificazione dello stato di famiglia in caso di richiesta degli assegni familiari;
  • eventualmente le dimissioni per giusta causa.

COME SI CALCOLA LA DISOCCUPAZIONE AGRICOLA 2019

L’INPS paga le giornate lavorate sino ad un massimo di 365giorni, e l’indennità è calcolata moltiplicando le giornate indennizzabili per la retribuzione media del lavoratore, sottraendo però quelle:

  • di lavoro in proprio dell’anno 2018;
  • quelle non indennizzabile del 2018 per espatrio definitivo;
  • quelle indennizzate ad altro titolo, quale malattia, maternità ed infortunio, pagate nel 2018.

Le giornate indennizzabili dall’Inps sono moltiplicate per il 40% del salario effettivo del lavoratore, e nel caso di più rapporti di lavoro con retribuzione differenti, il salario medio è calcolato attraverso la media ponderata tra i diversi salari. Si detrae, dal l’importo spettante, il 9% a titolo di contributo di solidarietà e questa trattenuta non può superare le 150 giornate. Agli operai a tempo indeterminato, l’indennità viene erogata per un importo pari al 30% della retribuzione effettiva e non si applica il contributo di solidarietà.

Naturalmente dal calcolo vanno detratte le trattenute IRPEF di lavoro dipendente ed assimilato in base ai giorni di detrazione e alla comunicazione di detrazione fiscale per figli a carico e coniuge, e l’eventuale trattenuta sindacale applicata dal sindacato che ha inviato la domanda.

Inoltre, sono utili ai fini pensionistici, tutte le giornate indennizzate dall’Inps, che rientrano nei contributi figurativi.