Per i soggetti IRAP nel 2018, con l’esclusione degli enti no-profit e le pubbliche amministrazioni, è consentita la completa deducibilità per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni per due periodi d’imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato nel medesimo posto di lavoro nel biennio a partire dalla data di cessazione del precedente contratto. Tale provvedimento è in deroga a quanto attualmente previsto dall’articolo 11, comma 4-octies, del Decreto Legislativo n. 446/1997.